Gran Ierofante 97° gr.
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Il Presidente del Sovrano Santuario Tradizionale d’Italia, in tutti i documenti ufficiali, assume la qualifica di Gran Ierofante ed è l’Autorità Suprema ed il legittimo Rappresentante nei confronti di Terzi, dal punto di vista iniziatico.
In armonia a quanto previsto all’Art. 57 delle “Grandi Costituzioni di Robert Ambelain” per i Presidenti dei Sovrani Santuari nazionali, la sua carica è “ad vitam”, così come previsto nel “Decreto N. 2” emanato a Valuissant il 18/02/2009 dell’Era Volgare e valido per tutte le successioni nel Sovrano Santuario Tradizionale d’Italia.
Al suo passaggio all’Oriente Eterno, il Sovrano Santuario elegge il nuovo Gran Ierofante. Nel caso di esistenza di testamento spirituale olografo (sigillato) del Gran Ierofante passato all’Oriente Eterno, contenente la sua proposta di successione, la Giunta del Sovrano Santuario, convocata entro 60 giorni a cura del Sostituto Gran Ierofante (o, non esistendo tale carica od Egli non ottemperandovi, dal Grande Oratore), può ratificare, in unica votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, il successore proposto dal Gran Ierofante passato all’Or:. Eterno. Nel caso che non vi sia stata tale maggioranza favorevole o che non esista un testamento olografo, la Giunta del Sovrano Santuario procede alla elezione del successore, mediante votazione segreta a maggioranza semplice (previo ballottaggio dei primi due votati, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza).
Nell’esercizio del potere che tradizionalmente gli compete, il Gran Ierofante può convocare e presiedere ogni riunione di qualsiasi grado delle varie Camere Rituali “Nazionali” (che egli può aprire quando e dove desideri ed in qualsiasi grado), promulga Decreti, emette Ordinanze, firma e convalida col proprio sigillo tutti gli atti che emana.
Timbro del Gran Ierofante
Il Gran Ierofante è l’unico ad avere la rappresentanza verso l’esterno ed a pronunciarsi per conto del Sovrano Santuario Tradizionale d’Italia. A tal riguardo, per la stipula di Trattati di amicizia e/o riconoscimento, Egli, può deliberare secondo saggezza qualsiasi atto con altre Istituzioni Iniziatiche (che non necessitano, dunque, di preventiva votazione d’approvazione, né di successiva ratifica da parte del Sovrano Santuario).
In armonia con quanto previsto all’Art. 57 delle “Grandi Costituzioni di Robert Ambelain”, il solo Gran Ierofante può dare autorizzazione definitiva alle elevazioni di grado.
Egli, inoltre, può ordinare elevazioni di grado, senza alcuna limitazione temporale, per tutti quei Maestri Liberi Muratori che riterrà degni di aumento di Luce, ma non gli è consentito di effettuare o di far effettuare alcun passaggio di grado “sulla spada”, né di ordinare elevazioni con “salti” tra i gradi praticati dal Rito, essendo il conferimento dei gradi per via rituale l’unica validazione iniziatica dei gradi stessi.
Ha il diritto di Grazia.
Collare Gran Ierofante