Patriarchi Grandi Conservatori 95° grado

Timbro registrato del Sovrano Santuario

Il Sovrano Santuario Tradizionale d’Italia del Rito Antico e Primitivo di Memphis-Misraïm, rappresenta il Vertice Regolatore, ove risiede la suprema autorità del Rito. E’ presieduto dal Gran Ierofante ed è composto, oltre che da lui, da membri “ordinari” di 95° grado, che sono i sublimi Patriarchi Grandi Conservatori dell’Ordine, i quali tutti hanno pari diritto di voto in ogni questione che richieda determinazione da parte del Sovrano Santuario, indipendentemente dalla loro età anagrafica. Solo in caso di parità nelle votazioni, il voto del Gran Ierofante vale il doppio.

Tra i membri ordinari (senza limite numerico), il Gran Ierofante, quando lo ritenga opportuno o necessario per il bene del Rito, preferibilmente con rotazione annua delle cariche, nomina i membri di Giunta del Sovrano Santuario Tradizionale d’Italia sono nel numero minimo di tre e massimo di nove (detto numero dispari si rende necessario per l’elezione del successore del Gran Ierofante, dopo il suo passaggio all’Oriente Eterno).

Vi devono sempre essere, almeno, il Grande Oratore Ministro di Stato, il Gran Segretario Cancelliere ed il Gran Guardasigilli; inoltre vi possono essere anche altre cariche, quali, ad esempio, il Primo Gran Custode, il Secondo Gran Custode, il Gran Tesoriere, il Gran Maestro delle Cerimonie, il Grande Esperto, il Gran Guardiano dell’Arca Santa.

Considerato che tra i membri di Giunta viene scelto il successore Gran Ierofante, è preferibile, ma non obbligatorio, che essi non abbiano età superiore ai 75 anni, ritenendo questa un’età già impegnativa per poter iniziare a sopportare le fatiche fisiche che tale ruolo richiede.

Anche l’eventuale carica di “Sostituto Grande Ierofante” (che, tuttavia, non è indispensabile che esista) va affidata preferibilmente a rotazione annua, a discrezione del Gran Ierofante, in quanto essa non conferisce alcun grado ulteriore rispetto al 95°; né, a maggior ragione, va intesa quale indicazione di successione da parte del Gran Ierofante in carica (che può avvenire solo mediante testamento spirituale olografo sigillato).

Il Sostituto Gran Ierofante non ha alcun maggior potere iniziatico rispetto agli altri membri del Sovrano Santuario; ma a lui spetta l’ordinaria amministrazione in caso di provvisorio impedimento o di passaggio all’Oriente Eterno del Gran Ierofante, fino alla elezione del suo successore; nonché la convocazione (da effettuarsi entro 30 giorni dall’evento) dei membri di Giunta del Sovrano Santuario Tradizionale d’Italia per eleggere il nuovo Gran Ierofante in tornata straordinaria, da tenersi entro e non oltre 60 giorni dall’evento.

Gioiello del 95° grado